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D.Lvo 01/08/2003 n. 259- di ricomporre i segnali conformemente all'algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI) , - di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione. 2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi analogici e digitali Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali. Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Allegato n. 8 (articolo 68) Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice. Nota: conformemente alla procedura di cui all'articolo 68 del Codice, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dal Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, dovrebbe proseguire fintantochè l'Autorità non stabilisca che esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate. L'Autorità vigila affinchè la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice esegua i principi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi della trasparenza. 1. Non discriminazione L'Autorità vigila affinchè le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice aderiscano al principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate di cui al medesimo articolo 68. Tali imprese applicano requisiti simili in circostanze simili a imprese che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altri linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o società partner. 2. Orientamento ai costi L'Autorità provvede, se necessario, affinchè le tariffe delle linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice seguano i principi fondamentali dell'orientamento ai costi. A tal fine, essa garantisce che le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dello stesso articolo 68, comma 1, elaborino mettano in pratica un adeguato sistema di contabilità dei costi. L'Autorità rende disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi delle suddette imprese. A richiesta, essa trasmette tali informazioni alla Commissione europea. 3. Trasparenza L'Autorità provvede affinchè le informazioni in appresso, relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice, siano pubblicate in forma facilmente accessibile. 3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete. 3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate. Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi e nell'insieme minimo una linea affittata in base alle condizioni di fornitura e alle tariffe da essa applicate, tale impresa deve chiedere l'autorizzazione dell'Autorità a modificare dette condizioni nel caso specifico. 3.3. Condizioni di fornitura, compresi almeno gli elementi seguenti: - informazioni sulla procedura di ordinazione, - periodo normale di consegna, cioè il periodo, calcolato dalla durata in cui l'utente ha confermato una richiesta di linea affittata, in cui il 95 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state fornite ai clienti. Questo periodo è stabilito in base ai periodi effettivi di consegna di linee affittate durante un periodo recente di durata ragionevole. Nel calcolo vanno considerati i casi in cui gli utenti abbiano chiesto di differire la consegna; - durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista per il contratto e la durata contrattuale minima che l'utente è obbligato ad accettare, - tempi normali di riparazione, vale dire il periodo, calcolato dal momento in cui è stato comunicato un messaggio di guasto all'unità competente dell'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, fino al momento in cui l'80 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state ripristinate e, se opportuno, è stato notificato agli utenti il ripristino del funzionamento. Qualora per lo stesso tipo di linee affittate siano offerti servizi diversi di riparazione, i vari tempi normali di riparazione devono essere pubblicati, - eventuali procedure di rimborso. Inoltre, qualora l'Autorità ritenga che le prestazioni della fornitura dell'insieme minimo di linee affittate non soddisfi le esigenze degli utenti, essa può fissare adeguati obiettivi per le condizioni di fornitura sopra elencate. Allegato n. 9 (articolo 25) Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice Il sottoscritto: * Cognome: ..................................... . * Nome: ......................................... . * Luogo e data di nascita: ..................... . * Residenza e domicilio: ...................... . * Cittadinanza: ................................. . * Societa/ditta: ................................. . * Nazionalità: ................................... . * Sede: ........................................... . * Codice fiscale e partita IVA: ............... . Dati del rappresentante legale: * Cognome e nome: .......................... . * Luogo e data di nascita: .................... . * Residenza e domicilio: ..................... * Codice fiscale: ............................... dichiara di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete e/ comunicazione elettronica: Descrizione tipologia di rete: ...................... Descrizione tipologia di servizio: ................. Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati e relativa ubicazione: ...................... Data di inizio dell'attività: ........................... A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonchè, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione. Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonchè il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore. Si allegano alla presente dichiarazione: 1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia, ai sensi del Decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità; 2. certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità. DATA Allegato n. 10 (articoli 34 e 35) Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice. Art. 1 Diritti amministrativi 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di e al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, è il seguente: a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni: 1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico: 1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali: 1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure 2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b) ; d) nel caso di fornitura di di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro 2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro 3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro 2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. 3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza. 4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo. Art. 2 Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio 1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato. 2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato è dimezzato. 3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo, di cui alla tabella riportata all'articolo 5 del presente allegato, è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo:
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